Art. 6. I poteri e le facolta' spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al provveditore alle opere pubbliche salvo il caso che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare al Sottosegretario di Stato la direzione dei servizi di soccorso ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso. I provveditori alle opere pubbliche provvedono, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 213 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.