Art. 6.

  I  poteri e le facolta' spettanti al Ministro per i lavori pubblici
per  i  servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di
altra natura in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389,
convertito  con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono
demandati  al  provveditore alle opere pubbliche salvo il caso che il
Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o
di  delegare  al Sottosegretario di Stato la direzione dei servizi di
soccorso ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.
  I  provveditori alle opere pubbliche provvedono, in base alle norme
del  decreto  legislativo  12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti
delle  somme  ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici ai
sensi  della legge 213 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da
necessita' di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.