Art. 7.

  Ai  provveditori  alle opere pubbliche sono devolute entro i limiti
della  loro  competenza  per  valore,  le  incombenze  attribuite  al
Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85
del  testo  unico  sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
regio  decreto  28 aprile 1938 n. 1165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  I  compiti  attribuiti  dagli  articoli  stessi alla Commissione di
vigilanza  per  l'edilizia  popolare sono devoluti, entro i limiti di
competenza, ai Comitati tecnico-amministrativi.
  Contro i provvedimenti adottati dal provveditore ai sensi del comma
precedente  e'  dato  ricorso  gerarchico  al  Ministro  per i lavori
pubblici,   il  quale  decide  previo  parere  della  Commissione  di
vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.