Art. 7. Ai provveditori alle opere pubbliche sono devolute entro i limiti della loro competenza per valore, le incombenze attribuite al Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni. I compiti attribuiti dagli articoli stessi alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare sono devoluti, entro i limiti di competenza, ai Comitati tecnico-amministrativi. Contro i provvedimenti adottati dal provveditore ai sensi del comma precedente e' dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previo parere della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.