Art. 8. I decreti del presidente del Magistrato alle acque e dei provveditori alle opere pubbliche che approvano progetti di opere attribuite alla loro competenza implicano la dichiarazione di pubblica utilita'. Per le opere suddette il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche sono anche competenti, udito il parere del Comitato tecnicoamministrativo, ad emettere la dichiarazione di urgenza e di indifferibilita'. La dichiarazione di pubblica utilita' delle opere da eseguire a cura e spese degli Enti pubblici locali quando non sia chiesto o non spetti alcun contributo dello Stato e' di competenza del prefetto che provvede sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.