Art. 8.

  I   decreti   del  presidente  del  Magistrato  alle  acque  e  dei
provveditori  alle  opere  pubbliche  che approvano progetti di opere
attribuite   alla  loro  competenza  implicano  la  dichiarazione  di
pubblica utilita'.
  Per  le opere suddette il presidente del Magistrato alle acque ed i
provveditori  alle  opere  pubbliche  sono anche competenti, udito il
parere   del   Comitato   tecnicoamministrativo,   ad   emettere   la
dichiarazione di urgenza e di indifferibilita'.
  La  dichiarazione  di  pubblica  utilita' delle opere da eseguire a
cura  e spese degli Enti pubblici locali quando non sia chiesto o non
spetti alcun contributo dello Stato e' di competenza del prefetto che
provvede sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.