Art. 9.

  Ai  fini  dell'art.  4  del  regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422,
sostituito  con  l'art.  2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n.
1396,  la  valutazione  economica e tecnica delle offerte nei casi di
esperimento  di  appalto  concorso  per  lavori  che  rientrino nella
competenza  degli  organi decentrati in base all'importo del progetto
di  massima  predisposto  dell'Amministrazione  e'  affidata)  ad una
Commissione  nominata  con  decreto del provveditore o del presidente
del Magistrato alle acque e della quale, oltre al provveditore o al
  presidente  del  Magistrato  che  la  presiede, sono chiamati a far
    parte: a) il capo dell'Ufficio amministrativo;
    b)  un ispettore generale ed un ingegnere capo del Genio civile o
funzionari  tecnici  di  grado equiparato appartenenti al ruolo delle
Nuove costruzioni ferroviarie;
    c)   un   esperto   della   materia,   anche   se  estraneo  alla
Amministrazione dello Stato.
  Il  provveditore  e  il  presidente del Magistrato alle acque hanno
facolta'  di  delegare  un  ispettore  generale  del  Genio civile in
servizio  presso  l'organo  decentrato a presiedere, in loro vece, la
Commissione predetta.
  Le  funzioni  di  segretario  della Commissione sono esercitate dal
funzionario  preposto  all'Ufficio contratti dell'organo decentrato o
da chi ne fa le veci.
  L'approvazione  dell'appalto e' di competenza del Ministro nel caso
che  l'importo  del progetto prescelto dalla Commissione superi i 200
milioni di lire.