Art. 9. Ai fini dell'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sostituito con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, la valutazione economica e tecnica delle offerte nei casi di esperimento di appalto concorso per lavori che rientrino nella competenza degli organi decentrati in base all'importo del progetto di massima predisposto dell'Amministrazione e' affidata) ad una Commissione nominata con decreto del provveditore o del presidente del Magistrato alle acque e della quale, oltre al provveditore o al presidente del Magistrato che la presiede, sono chiamati a far parte: a) il capo dell'Ufficio amministrativo; b) un ispettore generale ed un ingegnere capo del Genio civile o funzionari tecnici di grado equiparato appartenenti al ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie; c) un esperto della materia, anche se estraneo alla Amministrazione dello Stato. Il provveditore e il presidente del Magistrato alle acque hanno facolta' di delegare un ispettore generale del Genio civile in servizio presso l'organo decentrato a presiedere, in loro vece, la Commissione predetta. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal funzionario preposto all'Ufficio contratti dell'organo decentrato o da chi ne fa le veci. L'approvazione dell'appalto e' di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 200 milioni di lire.