Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi

                              Art. 20.

  Nei  lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici
od  infiammabili,  ed  in  quelli nei quali si sviluppano normalmente
odori  o  fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e' possibile,
lo sviluppo e la diffusione.
  L'aspirazione  dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto
e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.