Difesa dalle radiazioni nocive

                              Art. 22.

  Il  datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori esposti
in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante
la  adozione  di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia
possibile  attuare  sistemi  tecnici  di  isolamento  o  altre misure
generali di protezione.
  Quando  le radiazioni calorifiche nono accompagnate da luce viva, i
mezzi  indicati  al  comma precedente devono essere atti a proteggere
efficacemente gli occhi.
  Parimenti  protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni
ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.