Visite mediche Art. 35. Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli piu' lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti, adottati nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione. L'Ispettorato del lavoro puo' altresi' esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguita' del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.