Visite mediche

                              Art. 35.

  Il  datore  di  lavoro puo' essere autorizzato dall'Ispettorato del
lavoro  a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli piu'
lunghi  di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori
al  doppio  del  periodo  indicato,  quando i provvedimenti, adottati
nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici
della lavorazione.
  L'Ispettorato del lavoro puo' altresi' esentare il datore di lavoro
dall'obbligo  delle  visite  mediche,  qualora,  per la esiguita' del
materiale  o  dell'agente  nocivo  trattato  e per la efficacia delle
misure  preventive  adottate, ovvero per il carattere occasionale del
lavoro   insalubre,  possa  fondatalmente  ritenersi  irrilevante  il
rischio per la salute dei lavoratori.