Dormitori temporanei 
 
                              Art. 46. 
 
  Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art.  45,
il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi  piu'
idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti. 
  Le costruzioni  per  dormitorio  devono  rispondere  alle  seguenti
condizioni: 
    a) gli ambienti per adulti devono essere separati da  quelli  per
fanciulli e da quelli per donne,  a  meno  che  non  siano  destinati
esclusivamente ai membri di una stessa famiglia; 
    b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene
asciutto e sistemato in guisa da non permettere ne'  la  penetrazione
dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 10 metri attorno; 
    c) essere costruite in tutte le loro parti in modo  da  difendere
bene l'ambiente interno  contro  gli  agenti  atmosferici  ed  essere
riscaldate durante la stagione fredda; 
    d)  avere  aperture   sufficienti   per   ottenere   una   attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura; 
    e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna: 
    f) nelle zone acquitrinose infestate dalla  presenza  di  insetti
alati le aperture devono essere  difese  contro  la  penetrazione  di
essi. 
  La Superficie dei dormitori non puo' essere inferiore a 3,50  metri
quadrati per persona. 
  A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una  branda  o
una cuccetta arredate con materasso  o  saccone,  cuscino,  lenzuola,
federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed
una mensolina. 
  Anche per i dormitori di cui al  comma  precedente  vale  la  norma
prevista dal quarto comma dell'art. 44. 
  In vicinanza dei dormitori,  oppure  facenti  corpo  con  essi,  vi
devono essere convenienti locali per uso di cucina e  di  refettorio,
latrine adatte e mezzi per la pulizia personale. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  11/6/1956,  n.
142 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.