Coordinamento della vigilanza

                              Art. 68.

  Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza delle autorita'
sanitarie  nell'applicazione  dei  provvedimenti relativi alla tutela
dell'igiene e della sanita' pubblica.
  I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e
del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni,
nonche'  l'Alto  Commissariato per l'igiene e la sanita' stabiliranno
d'accordo  le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari
dipendenti.
  L'Ispettorato  del  lavoro collabora con le autorita' sanitarie per
impedire  che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia
causa  di  diffusione  di  malattie  infettive  oppure  di danni o di
incomodi al vicinato.
  In   caso   di   dissenso   fra  gli  uffici  sanitari  comunali  e
l'Ispettorato  del  lavoro,  circa  la  natura  dei  provvedimenti da
adottarsi,  giudichera' il prefetto, con decreto motivato, sentito il
Consiglio provinciale di sanita'.