Coperture, pavimento, pareti ed aperture

                               Art. 7.

  A  meno  che  non sia richiesto diversamente dalle necessita' della
lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi
i quali non rispondono alle seguenti condizioni:
    a)  essere  ben  difesi  contro  gli  agenti atmosferici ed avere
aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria;
    b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
    c)  avere  pavimento  e pareti la cui superficie sia sistemata in
guisa da permettere una facile pulizia.
  Qualora  non  ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
  Nelle  parti  dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze  putrescibili  o liquidi, il pavimento deve avere superficie
unita  ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente
i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
  Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetti o
di  graticolato,  se  i  lavoratori  non sono forniti di zoccoli o di
soprascarpe impermeabili.