Art. 2. Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 201. - CARLOMAGNO