Art. 2.

  Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 luglio 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - MARTINO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1956
  Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 201. - CARLOMAGNO