La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata  fino  al  31  dicembre 1961 la durata dei diritti di
utilizzazione  economica  delle  opere dell'ingegno che cadrebbero in
pubblico   dominio,   ai  sensi  delle  leggi  vigenti,  nel  periodo
intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore  della  presente legge e il
termine anzidetto.