Art. 10.

  L'esame   psicofisiologico   per  l'accertamento  delle  attitudini
dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto
di  essere  avviato,  e' effettuato nei Comuni ove esistono Centri di
orientamento  professionale  riconosciuti  dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
  L'esame   puo'   essere   disposto   dall'Ufficio  di  collocamento
competente  dal  momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli
appositi elenchi.
  Il  risultato  dell'accertamento, che non deve essere trascritto in
alcun  documento  di  lavoro,  viene  comunicato, in via riservata ed
esclusiva,  all'Ufficio  di  collocamento competente ed all'aspirante
apprendista.
  L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti.
  L'aspirante  apprendista  sottoposto  ad  esame psicofisiologico e'
esonerato  dalla  visita  sanitaria  di  cui all'articolo precedente,
quando  la sua attitudine fisica e' accertata in occasione dell'esame
predetto.