Art. 11. Sui ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in merito alla iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 4 del presente regolamento, decide il direttore del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, in via definitiva, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In entrambi i casi il termine di presentazione dei ricorsi e' di giorni trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento adottato. I ricorsi avverso i provvedimenti del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione debbono essere avanzati per tramite dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni dalla loro presentazione, li trasmette, debitamente istituti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli stessi termini e modalita' previsti per i ricorsi di cui sopra valgono per quelli prodotti dai datori di lavoro in materia di avviamento al lavoro degli apprendisti.