Art. 11.

  Sui  ricorsi contro i provvedimenti degli Uffici di collocamento in
merito  alla iscrizione negli elenchi, di cui all'art. 4 del presente
regolamento,  decide  il direttore del competente Ufficio provinciale
del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e, in via definitiva, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  In  entrambi  i  casi il termine di presentazione dei ricorsi e' di
giorni  trenta dalla comunicazione agli interessati del provvedimento
adottato.
  I  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  del  direttore  dell'Ufficio
provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione debbono essere
avanzati  per  tramite  dello stesso Ufficio, che, entro dieci giorni
dalla  loro  presentazione,  li  trasmette,  debitamente istituti, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Gli  stessi termini e modalita' previsti per i ricorsi di cui sopra
valgono  per  quelli  prodotti  dai  datori  di  lavoro in materia di
avviamento al lavoro degli apprendisti.