Art. 12. E' vietata l'assunzione di apprendisti di eta' inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti. I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di eta' e che abbiano gia' prestato uno o piu' periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purche' sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della legge. I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge, particolari limitazioni di eta' per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali. Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano gia' alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di eta' l'assunzione sia stata effettuata in conformita' delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purche' la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi. Tale durata non potra' in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresi' la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facolta' di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.