Art. 12.

  E' vietata l'assunzione di apprendisti di eta' inferiore ai 14 anni
e superiore ai 20 anni compiuti.
  I  giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di eta' e che
abbiano  gia'  prestato  uno o piu' periodi di apprendistato, possono
essere  assunti come apprendisti, purche' sussistano le condizioni di
cui all'art. 8 della legge.
  I  contratti  collettivi  di  lavoro  possono  prescrivere, entro i
limiti   minimi   e   massimi  stabiliti  dall'art.  6  della  legge,
particolari limitazioni di eta' per l'assunzione degli apprendisti di
determinate categorie professionali.
  Gli  apprendisti,  che  all'atto dell'entrata in vigore della legge
erano  gia' alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la
qualifica di apprendisti quando per i limiti di eta' l'assunzione sia
stata  effettuata  in  conformita'  delle  disposizioni contenute nei
contratti  collettivi  e  purche'  la  durata  dell'apprendistato non
superi quella massima stabilita nei contratti stessi.
  Tale  durata  non  potra'  in  nessun caso superare i cinque anni a
partire dalla data di entrata in vigore della legge.
  I  contratti  collettivi  di lavoro possono determinare altresi' la
percentuale   massima   degli   apprendisti  che  l'imprenditore  non
artigiano  ha facolta' di assumere in relazione al numero complessivo
dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa.