Art. 13.

  Compiuto  il  periodo  di  prova,  di  cui  all'art. 9 della legge,
l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
  I     contratti    collettivi    possono    consentire    l'esonero
dall'effettuazione  del  periodo  di  prova,  o  la riduzione di tale
periodo,  per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione,
abbiano frequentato con profitto corsi professionali.