Art. 13. Compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali.