Art. 15.

  Le   aziende  industriali  o  commerciali,  nell'esporre  ai  sensi
dell'art.  12  del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, l'orario
di  lavoro  degli  apprendisti,  debbono  indicare  le  ore destinate
all'addestramento  pratico  nonche'  il  numero  di  quelle  dedicate
all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.