Art. 15. Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonche' il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.