Art. 2.

  Il rapporto di apprendistato si estingue:
    a)  con  l'esito  positivo  delle  prove di idoneita' di cui agli
articoli 24 e 25 del presente regolamento;
    b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi
di lavoro;
    c)   comunque,   con   il   compimento   di   un  quinquennio  di
apprendistato.