Art. 20.

  Gli  apprendisti  hanno  l'obbligo  di frequentare con assiduita' e
diligenza  il  corso  al  quale  sono  stati  avviati, di comportarsi
correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento
complementare.
  Gli   istruttori   comunicano  quindicinalmente  agli  imprenditori
interessati  le  giornate  e  le  ore  di  assenza  di ciascuno degli
apprendisti.