Art. 20. Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare. Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti.