Art. 22.

  In  conformita' alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge
26  aprile  1934,  n.  653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei
fanciulli,  ed  alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge,
l'apprendista  non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue
forze fisiche o a lavori di manovalanza.
  Non  sono  considerati  lavori di manovalanza quelli attinenti alla
lavorazione   nella   quale  l'addestramento  si  effettua  in  aiuto
all'operaio   qualificato   o   specializzato,  sotto  la  cui  guida
l'apprendista e' addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e
quelli   relativi   a  mansioni  normalmente  affidate  a  fattorino,
sempreche'  l'esplicazione di queste attivita' non diventi prevalente
ed   in   ogni   caso  rilevante  in  rapporto  ai  compiti  affidati
all'apprendista stesso.