Art. 23.

  I  periodi  di  tempo  durante  i  quali  l'apprendista puo' essere
adibito,  per necessita' tecniche inerenti all'addestramento pratico,
a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni
in  serie,  sono  determinati  dai  contratti collettivi di lavoro di
categoria.
  Il  datore  di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione
all'Ispettorato  del  lavoro  competente  per  territorio del periodo
durante  il  quale  intende  adibire  l'apprendista  alle lavorazioni
suddette.  In  mancanza  di  apposita  norma di contratto collettivo,
l'Ispettorato del lavoro puo' limitare l'impiego degli apprendisti in
tali  lavorazioni  quando  la  durata  del  suddetto  periodo risulti
eccessiva rispetto alle necessita' dell'addestramento.