Art. 24. I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneita'. Le modalita' di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro. I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne da' comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonche' i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita. Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresi' all'Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di eta' ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.