Art. 28.

  Ai  fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti
non    artigiani,    valevole    per    ottenere    le    prestazioni
dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti
a  denunciare  direttamente  all'Istituto  gestore dell'assicurazione
obbligatoria  contro le malattie, competente ai sensi dell'art. 26, i
nominativi  degli  apprendisti  assunti,  entro  il  termine di dieci
giorni dall'assunzione.
  Lo  stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della
cessazione del rapporto di apprendistato.