Art. 28. Ai fini del rilascio del documento di iscrizione degli apprendisti non artigiani, valevole per ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare direttamente all'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, competente ai sensi dell'art. 26, i nominativi degli apprendisti assunti, entro il termine di dieci giorni dall'assunzione. Lo stesso termine deve essere osservato per la comunicazione della cessazione del rapporto di apprendistato.