Art. 3. L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, puo' essere consentita qualora sussistano: a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalita' degli apprendisti assunti o da assumere; b) continuita' e regolarita' di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro.