Art. 3.

  L'esclusione    dall'applicazione    delle    norme   della   legge
sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti
di  particolari  categorie di imprese, puo' essere consentita qualora
sussistano:
    a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e
l'insegnamento  complementare  per  la  totalita'  degli  apprendisti
assunti o da assumere;
    b)    continuita'    e    regolarita'   di   funzionamento,   sia
dell'addestramento  pratico,  sia  dell'insegnamento complementare, a
cura e spese dei datori di lavoro.