Art. 30.

  L'insegnamento   complementare   si   effettua  in  appositi  corsi
organizzati  per  categorie professionali e per gradi di preparazione
scolastica degli ammittendi.
  L'insegnamento  complementare  e'  gratuito  e,  salve le esenzioni
stabilite  nell'articolo  seguente,  e'  obbligatorio  per il periodo
necessario  allo  svolgimento dei programmi di cui al successivo art.
33.