Art. 30. L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammittendi. L'insegnamento complementare e' gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, e' obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.