Art. 35.

  Per  ogni corso e' consentita, di massima, la partecipazione di non
piu' di trenta, apprendisti.
  Gli  Uffici  provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione,
territorialmente    competenti,    hanno   facolta'   di   consentire
l'istituzione  di  corsi  misti  nelle localita' ove non e' possibile
l'istituzione  di  corsi  omogenei  per  l'esiguita' del numero degli
apprendisti esistenti.