Art. 35. Per ogni corso e' consentita, di massima, la partecipazione di non piu' di trenta, apprendisti. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, hanno facolta' di consentire l'istituzione di corsi misti nelle localita' ove non e' possibile l'istituzione di corsi omogenei per l'esiguita' del numero degli apprendisti esistenti.