Art. 36.

  Gli  imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze,
formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati,
le  proposte  relative  ai  corsi  di insegnamento complementare, che
possono essere effettuati nell'azienda.
  Le  aziende,  anche  artigiane,  di intesa con i rappresentanti dei
lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine
di   promuovere   l'istituzione   di  comuni  corsi  di  insegnamento
complementare  per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie
dipendenze.
  Le  proposte  di  istituzione  dei corsi di cui ai commi precedenti
sono  presentate,  entro  il  31  maggio di ciascun anno, agli Uffici
provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione competenti per
territorio.
  Per  gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano
corsi  di  insegnamento  complementare,  gli  Uffici  provinciali del
lavoro  e della massima occupazione invitano le autorita' scolastiche
locali   e   gli  enti  istituzionalmente  preposti  alla  formazione
professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.