Art. 37.

  Gli  Uffici  provinciali del lavoro e della massima occupazione, in
relazione   ai   corsi  di  insegnamento  complementare  aziendali  o
interaziendali  e  a quelli effettuarsi dalle scuole di Stato e dagli
enti  istituzionalmente  preposti  alla  formazione professionale dei
lavoratori,  predispongono  il piano annuale provinciale dei corsi di
insegnamento complementare e lo inoltrano, entro il 30 giugno di ogni
anno,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  per
l'approvazione.
  Per  le  Regioni  a  statuto  speciale  i  piani  provinciali  sono
inoltrati  al  Ministero del lavoro e della previdenza sociale a cura
degli  Uffici  provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione,
sentito il competente organo regionale.