Art. 38.

  Gli  Uffici  provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione,
territorialmente  competenti,  entro  il mese successivo a quello nel
quale  e'  stata  disposta  l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli
imprenditori  interessati  e  gli organizzatori dei corsi, la data di
inizio, nonche' il diario settimanale di ciascun corso.
  Fermo  restando  il limite di orario giornaliero previsto dall'art.
10 della legge, puo' essere consentito che, in relazione a comprovate
esigenze,  l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da
quelle destinate alla normale attivita'.