Art. 38. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competenti, entro il mese successivo a quello nel quale e' stata disposta l'approvazione, stabiliscono, sentiti gli imprenditori interessati e gli organizzatori dei corsi, la data di inizio, nonche' il diario settimanale di ciascun corso. Fermo restando il limite di orario giornaliero previsto dall'art. 10 della legge, puo' essere consentito che, in relazione a comprovate esigenze, l'insegnamento complementare si effettui in ore diverse da quelle destinate alla normale attivita'.