Art. 39. Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare dall'inizio dell'attivita' dei corsi stessi. Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore al primo mese di attivita' dei corsi, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, puo' disporre l'avviamento ai corsi, previa valutazione, da parte del personale preposto ai corsi stessi, delle cognizioni teoriche e professionali degli interessati.