Art. 39.

  Gli apprendisti sono avviati ai corsi di insegnamento complementare
dall'inizio dell'attivita' dei corsi stessi.
  Qualora l'assunzione al lavoro abbia avuto luogo in data posteriore
al  primo  mese  di  attivita'  dei  corsi, l'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, puo'
disporre  l'avviamento  ai  corsi,  previa  valutazione, da parte del
personale  preposto  ai  corsi  stessi,  delle  cognizioni teoriche e
professionali degli interessati.