Art. 4.

  Chiunque,  in possesso dei requisiti di eta' prescritti dall'art. 6
della legge, intende essere assunto in qualita' di apprendista presso
un'impresa,  anche  artigiana,  per il conseguimento di una qualifica
professionale.
  deve   iscriversi   negli  appositi  elenchi  presso  l'Ufficio  di
collocamento del Comune di residenza.
  L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:
    1)  apprendisti  disoccupati  per  effetto  della  cessazione  di
precedente rapporto di lavoro;
    2)  giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al
lavoro in qualita' di apprendisti;
    3)  giovani  lavoratori  non  qualificati,  ne' apprendisti, che,
essendo  occupati,  aspirino  ad essere assunti in altra azienda come
apprendisti.