Art. 41.

  La  vigilanza  sull'insegnamento  complementare  degli  apprendisti
spetta  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
  Le  ispezioni  ordinarie,  da  effettuarsi  presso le sedi in cui i
corsi si svolgono, hanno luogo almeno ogni sei mesi.