Art. 42. Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale, di cui all'art. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni. I centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione agli esami psicofisiologici di cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.