Art. 42.

  Gli  enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai
sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  36  del  presente  regolamento,
possono  ottenere  il relativo finanziamento sulla gestione speciale,
di  cui  all'art.  20  della  legge,  istituita  in seno al Fondo per
l'addestramento  professionale  dei  lavoratori,  di  cui all'art. 62
della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e successive variazioni ed
integrazioni.
  I  centri  di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale possono ottenere, a carico
della   gestione   speciale   di   cui   al   comma   precedente,  un
sovvenzionamento  annuale in relazione agli esami psicofisiologici di
cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.