Art. 5.

  Per  le imprese che occupano dipendenti in numero superiori a dieci
e'  ammessa  la  richiesta nominativa lino al 25 per cento del numero
degli apprendisti da assumere.
  Nel  caso  in  cui  il numero degli apprendisti da assumere non sia
esattamente  divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per
i  quali  puo' essere effettuata la richiesta nominativa, e' dato dal
quoziente intero della divisione aumentato di una unita'.
  Qualora  gli  apprendisti  da  assumere  siano  meno di quattro, e'
consentita la richiesta nominativa per una unita'.
  Delle  richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale
del  25  per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del
presente  articolo,  si  dovra'  tenere  conto  in  caso di ulteriori
assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.
  Le  imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci,
possono  effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti
che intendano assumere.
  Nelle  assunzioni  di  apprendisti  in  base  a  richiesta numerica
l'avviamento  al  lavoro  ha  luogo  tenendo  presente  la situazione
economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il
nucleo  familiare,  il titolo di studio - ivi compresi l'attestato di
frequenza  e  di superamento della prova finale dei corsi di cui alla
legge  29 aprile 1949, n. 264, nonche' l'attestato di frequenza, e di
superamento di corsi di preapprendistato - l'anzianita' di iscrizione
negli appositi elenchi.
  Ai  fini  dell'assunzione  obbligatoria di particolari categorie di
lavoratori  gli  apprendisti sono esclusi dal compiuto dei dipendenti
dell'azienda.
  E'  annessa  l'assunzione  diretta, in qualita' di apprendisti, dei
figli del datore di lavoro.