Art. 8.

  Gli  imprenditori  non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge
29  aprile  1949,  n.  264,  sono  tenuti  a comunicare, entro cinque
giorni,  al  competente  Ufficio  di  collocamento i nominativi degli
apprendisti  di  cui  per qualunque motivo sia cessato il rapporto di
lavoro.
  L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi
elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore
interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti,
comunica   l'avvenuta   cessazione   del   rapporto   all'Ufficio  di
collocamento del Comune di provenienza.