Art. 8. Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel Comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza.