Art. 9. 
 
  Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non
artigiane, ne' possono essere adibiti al lavoro in quelle  artigiane,
prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art.
4  della  legge  per  l'accertamento  della  idoneita'   delle   loro
condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale  devono  essere
assunti. 
  Per gli apprendisti dipendenti  da  imprese  artigiane,  la  visita
sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. 
  L'accertamento e' eseguito gratuitamente  dall'autorita'  sanitaria
comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento. 
  Nel caso in cui la visita  si  concluda  con  un  giudizio  di  non
idoneita' temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone  una
ulteriore visita, decorso un congruo  periodo  di  tempo,  senza  dar
luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.