Art. 2. 
 
  I trattamenti di pensione, derivanti dall'art.  4  della  legge  29
dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli  previsti  dall'art.  1
della presente legge sono estesi al personale cessato  dal  servizio,
rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio  1957
nonche' ai familiari. La riliquidazione e' compiuta di ufficio  dalle
Amministrazioni competenti. Fino alla prima  riliquidazione  e  salvo
conguaglio,  continua,  a  titolo  di  acconto,   la   corresponsione
dell'assegno integrativo previsto dall'art. 3 della legge  1°  maggio
1955, n. 318.