Art. 2. I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957 nonche' ai familiari. La riliquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'art. 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.