Art. 3. 
 
  E' istituita una tassa  per  la  iscrizione  a  ruolo  delle  cause
civili, nelle misure seguenti: 
    cause avanti al pretore..................................... L. 
500 
    cause avanti al tribunale su appello da sentenze del pretore 
" 1.500 
    cause di competenza in primo grado del tribunale............ 
" 2.000 
    cause avanti alla Corte di appello.......................... 
" 3.000 
    cause avanti alla Corte di cassazione....................... 
" 5.000 
  E' istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa  nella  misura
seguente: 
    1) ricorso per ingiunzione di competenza del pretore........ L. 
300 
    2) ricorso per ingiunzione di competenza del tribunale...... " 
600 
  Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono  esentate
le controversie  in  materia  di  lavoro,  di  assicurazioni  sociali
obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni  sul
lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in  materia  agraria,
che si svolgono avanti alle sezioni  specializzate  del  tribunale  e
della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto. 
  Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse  mediante
marche da bollo da  apporsi  sulla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  o
sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del
cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.