Art. 3. E' istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti: cause avanti al pretore..................................... L. 500 cause avanti al tribunale su appello da sentenze del pretore " 1.500 cause di competenza in primo grado del tribunale............ " 2.000 cause avanti alla Corte di appello.......................... " 3.000 cause avanti alla Corte di cassazione....................... " 5.000 E' istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente: 1) ricorso per ingiunzione di competenza del pretore........ L. 300 2) ricorso per ingiunzione di competenza del tribunale...... " 600 Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonche' quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto. Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.