Art. 5.

  La  tassa  prevista  dall'art. 5, primo comma, della legge 21 marzo
1953,  n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni
e  le  domande  per  revocazione  avanti alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale e' stabilita in L. 3000.