Art. 6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO