Art. 6.

  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge si fa
fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e
col  maggiore  gettito  dipendente dagli aumenti delle tasse indicate
negli articoli 4 e 5.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 aprile 1957

                               GRONCHI

                                                SEGNI - MORO - ZOLI -
ANDREOTTI - MEDICI -
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO