Art. 101. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.