(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 106)
Art. 106.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80).
L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito
con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.