Art. 109. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.