(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 110)
Art. 110.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85).
L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con
l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.
Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca
l'appendice dalla scheda.