(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 110)
                              Art. 110. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85). 
 
 
  L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e'  punito  con
l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. 
  Con uguale ammenda viene punito  il  presidente  che  non  distacca
l'appendice dalla scheda.