Art. 14. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.