Art. 22. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi; 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.