(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 42)
                              Art. 42. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e  36,  comma  2°,  e  L.  16
                maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5). 
 
 
  La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta
al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso  separato
alle donne. 
  La sala  dev'essere  divisa  in  due  compartimenti  da  un  solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. 
  Il primo compartimento,  in  comunicazione  diretta  con  la  porta
d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali  possono  entrare  in
quello  riservato  all'Ufficio  elettorale   soltanto   per   votare,
trattenendovisi il tempo strettamente necessario. 
  Il  tavolo  dell'Ufficio  dev'essere  collocato  in  modo   che   i
rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorche' sia  stata
chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo  stesso
e sempre visibili a tutti. 
  Ogni sala deve  avere  da  due  a  quattro  cabine  destinate  alla
votazione o, quanto meno, da due  a  quattro  tavoli  separati  l'uno
dall'altro, addossati ad  una  parete,  a  conveniente  distanza  dal
tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari,
in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. 
  Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai  tavoli,
ad una distanza minore di due metri dal  loro  spigolo  piu'  vicino,
devono  essere  chiuse  in  modo  da  impedire  la  vista   ed   ogni
comunicazione dal di fuori. 
  L'estratto delle liste degli elettori e  due  copie  del  manifesto
contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi,
durante il corso delle operazioni elettorali,  in  modo  che  possano
essere letti dagli intervenuti.