Art. 56. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 24). I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purche' questi non siano candidati. Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.