(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 56)
                              Art. 56. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 24). 
 
 
  I certificati medici eventualmente richiesti  dagli  elettori  agli
effetti dell'articolo precedente possono essere  rilasciati  soltanto
dal medico  provinciale  o  dall'ufficiale  sanitario  o  dal  medico
condotto, purche' questi non siano candidati. 
  Detti certificati devono  essere  rilasciati  gratuitamente  ed  in
esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.