(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 6)
Art. 6.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5).
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.