Art. 88. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41). I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17. Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.